(Reddito minimo di inserimento).
2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente: "Art. 15. - (Estensione del reddito minimo di inserimento
di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di
delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge
agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui
disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico: 1) reddito minimo per la disabilità totale a cui
dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione; o) gli
risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale: a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di
sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
molto importanti sulla redistribuzione del reddito in natura operata dal sistema sanitario pubblico e possono generare fenomeni di illusione fiscale. Di
L'elasticità rispetto al reddito della spesa privata per cure mediche in Italia: un'analisi empirica
La letteratura in materia di elasticità rispetto al reddito della spesa sanitaria si è confrontata con due problemi principali: la mancanza di
del reddito e del capitale, sia l'interpretazione economico-aziendale delle vie di soluzione suggerite dall'ordinamento nazionale. Tali vie lasciano
I giudici della Commissione tributaria regionale del Lazio giudicano legittimo l'operato dell'ufficio che recupera ad imposizione un reddito
aziendale delle fondazioni, nel secondo e terzo paragrafo vengono affrontati i temi della natura del reddito e della sua destinazione secondo il nuovo
venga assorbita e scompaia dal calcolo dei componenti negativi del reddito d'impresa grazie alla sopravvenienza di fatti - quali il versamento di
dei contributi, dall'altro. Riflette, poi, sull'inglobamento della nozione di retribuzione imponibile nell'istituto giuridico del reddito da lavoro
Nella sentenza annotata i giudici di legittimità sostengono che l'assegno divorzile corrisposto una tantum non è qualificabile come reddito