7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli
le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.
ordinamento legislativo. Nel quarto paragrafo vengono proposti schemi di conto economico e stato patrimoniale, suggerendo la predisposizione di un
di protezione sociale. L'ultimo quarto del Novecento è segnato da un'inversione di rotta che si concreta nella contrazione quantitativa di alcuni