4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel
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dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.
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trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda
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svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale
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si collega storicamente ai codici di autodisciplina, non è, tuttavia, incompatibile con la sperimentazione di procedure preventive alla proclamazione
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circolavano in America Latina al tempo della proclamazione dell'indipendenza dalla Spagna.
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