ordinare la chiusura della succursale, quando: a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui
organi di amministrazione delle SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione
attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53.
gestione del risparmio e delle SICAV quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni
non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza
altre prove, è sufficiente che queste risultino “rilevanti per la decisione” (art. 627, comma 2 c.p.p.).