1. La CONSOB può richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli scambi organizzati di strumenti
2. Sugli scambi previsti dal comma 1 la Banca d'Italia può richiedere notizie e documenti agli organizzatori e agli operatori, indicandone modalità e
articoli 61 e 80; d) agli organizzatori di scambi indicati negli articoli 78 e 79, agli operatori che effettuano tali scambi e agli emittenti indicati
disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso