3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore
3. Il gestore del fondo può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel
5. La società promotrice e il gestore assumono solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.
4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse
promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i
gestore dei fondi stessi abbia nei confronti del depositario.
può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1); q) "gestore" la società di gestione del risparmio che