l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione di tale situazione.
denunciando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 161, 601, 627 c.p.p. in dipendenza della nullità del decreto di citazione relativo al
inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, delle quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, nonché motivazione
egli elementi probatori a discarico erano prevalenti su quelli dell’accusa; b) erronea applicazione delle norme urbanistiche con riferimento al ritenuto
milioni eseguiti il 20.4.1989; c) erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. in quanto dalla partecipazione al
vecchio rito che al nuovo rito, rilevando quando alle prime che doveva escludersi che l’erronea scelta del rito avesse determinato la nullità dell’intero