posta dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, e presenta, quindi, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa da essa delineata.
hanno dedotto che il convincimento relativo all’operatività dell’associazione criminosa è privo di solide basi giustificative in quanto è inficiato da
consapevolezza dell’esistenza e delle finalità dell’argomentazione criminosa nonché dalla coscienza del contributo derivante dalla condotta materiale.
criminosa.
valutazione delle prove e abbia dato esatta applicazione alle norme che configurano la predetta fattispecie criminosa.
’associazione criminosa, la sua appartenenza all’organizzazione e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio e per i reati contro la P.A., rispetto ai
“mimetizzazione” degli imponenti provenienti dell’attività criminosa.
, della precisione e della concordanza e convergevano univocamente nel dimostrare che il C. era inserito nell’associazione criminosa
della fattispecie criminosa ex art. 319 c.p., qualificata, nel suo nucleo essenziale, dal fatto che e, in dipendenza dell’accordo corruttivo, l’atto
promotore, si era occupato di tutto ciò che riguardava l’attività dell’associazione criminosa, delegando i diversi compiti ai vari collaboratori
, secondo la prospettazione dell’accusa, si sarebbe manifestato inserimento del C. nell’associazione criminosa (provvista dell’alloggio di L. a C. G. e