5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, per le materie di rispettiva competenza, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari
SIM e di banche, stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.
9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei