Art. 94
prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 94, comma 2.
2. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e delle relative
prospetto fino alla conclusione della sollecitazione; b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94 fino a un anno dalla
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi espone false informazioni nelle comunicazioni previste dagli articoli 94, 102, 113, 114, 115
degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.
1. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, comma 1, e 96 ovvero dei provvedimenti
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 94.
80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U
dalla Corte costituzionale, la quale, con successive conformi decisioni ordinanze nn. 241-91, 254-91, 13-92, 15-92, 69-92, 70-92, 71-92, 83-94 e sentenza
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al’art. (*) 94-1-ter disp. att. c.p.p..