2. Si applica l'articolo 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, come modificato dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall'articolo 12 del regio decreto - legge 29 marzo 1942, n. 239, può essere
5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito
regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239.
legge 20 aprile 1932, n. 291; m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913; n) l'articolo 2369-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b