Art. 149
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; b) agli
febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191; h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4
; ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149; ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'articolo 11; gg) la legge 28 dicembre 1993, n. 561; hh
(Disposizioni particolari) (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati: a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di