Art. 116
2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti previsti dall'articolo 100, comma 1, lettera f).
pubblico ai sensi dell'articolo 116.
3. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116, la pubblicazione del
legge 18 gennaio 1994, n 50; g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.