4. L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
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3. In terza convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentano più di un quinto del capitale
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circolazione; in terza convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci
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operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, anche in seconda o in terza convocazione, con il
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In data 11.11.1996, pronunciando quale giudice di rinvio, la Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza
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