territoriale aveva del tutto trascurato alcuni elementi indiziari e aveva altresì omesso di coordinare logicamente il complesso di quelli presi in
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alla pronuncia di assoluzione ex art. 530, comma 2 anziché ai sensi dell’art. 530, comma 1 c.p.p. per avere la Corte di merito omesso di rilevare che
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da quella posta a base dell’accusa originaria, c) violazione e falsa applicazione di norme processuali in relazione all’omesso esame delle questioni
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