3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).
diritto
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e).
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4. I poteri previsti dal comma 3, lettere a) e b), sono esercitati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice
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2. I poteri previsti dalle lettere a) e b) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi
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, lettere a) e b).
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6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può
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delle disposizioni dell'articolo 101, comma 1, ovvero del regolamento emanato o dei provvedimenti interdittivi adottati a norma dei commi 2 e 3, lettere
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accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un
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amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171
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indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e
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3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e
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presente sezione; c) esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di azionisti i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b
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della sollecitazione all'investimento, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a) o b).
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1, lettere d), e) e f); b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori
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; c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).
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dell'articolo 190; e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9 commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le
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6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
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6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
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