accordi internazionali.
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italiano, da uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri
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4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
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6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi
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le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
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accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
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2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali
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negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
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o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
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valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
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8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i
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dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
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internazionali in vigore.
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4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
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, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali
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3 All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: "sempre che esistano trattati o accordi internazionali
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informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione
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convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. E' fatta salva la possibilità di ricostruzione della
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altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
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non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza
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europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia
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accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere: a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; b
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internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a
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derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea
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, e delle norme internazionali e comunitarie; l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; m) personale artistico e tecnico
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