2. La CONSOB, entro quindici giorni dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative da fornire e specifiche modalità di
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giorni dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione dello
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2. La CONSOB può: a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di
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all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione; c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della
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