disposto la restituzione degli atti al g.i.p. per la rinnovazione della citazione, così realizzandosi un’ipotesi di regressione del procedimento.
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giudice dall’ordinamento, perché in tal caso sarebbe da escludere la facoltà del g.i.p. di sollevare il conflitto.
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Il g.i.p. rifiutava a sua volta di emettere nuovo decreto per il giudizio, e, rilevato con ordinanza 21.10.1997 il conflitto di competenza con il
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atti al g.i.p. (che dev’essere sul punto annullata senza rinvio), è agevole concludere che, nel caso in esame, il conflitto sollevato da quest’ultimo
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giudizio immediato, emesso a norma dell’art. 456 c.p.p. dal g.i.p. presso il medesimo tribunale nei confronti del B. e del coimputato F. F., e ordinava la
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notificazione dell’avviso d’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, quello di restituire gli atti al g.i.p. perché provveda alla rinnovazione
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n. att. c.p.p. e non è consentita dall’ordinamento la restituzione degli atti al g.i.p.
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