2. Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e dagli altri fondi. Sui fondi non sono ammesse azioni
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Scambi di fondi interbancari
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Fondi comuni di investimento
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Fondi comuni di investimento
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Struttura dei fondi comuni di investimento
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. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società.
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2. Ai fini previsti dal comma 1, per le società di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene
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Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati
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3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2.
diritto
1. Le società di gestione del risparmio devono: a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi; b
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1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari.
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7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.
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1. Le società di gestione del risparmio possono offrire all'estero quote di fondi comuni di investimento e il servizio di gestione su base
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criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo: a) all'oggetto dell'investimento; b) alle categorie di
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finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge.
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competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.
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1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche
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1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di
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l'offerta all'estero di quote di fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.
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terzi; b) istituire e gestire fondi pensione; c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.
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5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di
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di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti.
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8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al
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costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti.
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autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio
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pertinenza dei fondi gestiti.
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certificati rappresentativi delle quote dei fondi; e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera c
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capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; c) le quote di fondi comuni di
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partecipanti solo a scadenze predeterminate; m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV; n
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