Succursali di imprese di investimento estere
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2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'articolo 42.
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civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
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comunicazione alla CONSOB, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere.
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società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.
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medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario.
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società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio
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