2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza
diritto
ex art. 75 della l. 685-75 ed impediscono la configurabilità di differenti fattispecie riconducibili a differenti norme incriminatrici, quale, ad
diritto
commerciale mediante l’intervento di ciascuno di essi in uno dei differenti momenti necessari per il passaggio dei quantitativi di droga da un gruppo
diritto