Conferimento e revoca dell'incarico
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1. Ai fini della presente sezione, si intendono per: a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle
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6. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non è deliberato; in tal caso la CONSOB determina anche il corrispettivo.
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non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.
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