Comunicazioni al pubblico
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Comunicazioni alla CONSOB
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False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB
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Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati
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Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione
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comunicazioni quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del
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comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni per
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3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; b) agli
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1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo
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alle SICAV, l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione
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5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In
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finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono
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1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi espone false informazioni nelle comunicazioni previste dagli articoli 94, 102, 113, 114, 115
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1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3
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2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4
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1. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non può essere esercitato quando non siano state effettuate le comunicazioni previste
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1. Gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della società di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni
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delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima; d) i termini per la comunicazione e per l'informazione
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vigilanza, espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche di detti soggetti
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1. L'articolo 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente: «Articolo 52 - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del
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