Sanzioni amministrative
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Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati
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4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero del tesoro, del
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ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.
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dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di
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attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53.
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5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di
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secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o
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legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività; b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società; c) lo scioglimento sia
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sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
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