3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; b) agli
diritto
previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31
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integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191; c) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
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Art. 3
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7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile.
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4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è
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3. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.
diritto
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica anche a chi effettua annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento in violazione
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3. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.
diritto
3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
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3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
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3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2.
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3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo
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3. L'emittente diffonde un comunicato contente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sull'offerta.
diritto
3. L'atto costitutivo può stabilire percentuali di capitale inferiori a quelle previste dai commi 1 e 2.
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3. La CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
diritto
3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie
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2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4
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2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4.
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3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
diritto
3. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.
diritto
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
diritto
3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
diritto
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.
diritto
6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento.
diritto
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
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3. Si applica l'articolo 75. I poteri e le attribuzioni della CONSOB ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.
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4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
diritto
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).
diritto
3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti.
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3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile intendendosi l'espressione obbligazionisti
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1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.
diritto
3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
diritto
3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
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3. La raccolta di deleghe è esercitata mediante la diffusione del modulo previsto dall'articolo 142. La delega è rilasciata ai legali rappresentanti
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4. Gli offerenti hanno facoltà di chiedere il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3, ai fini del riconoscimento all'estero del prospetto
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Art. 3
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(Determinazione dei flussi di ingresso) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8
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4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che
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(Politiche migratorie) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
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4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle
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3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
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3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
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3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi
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pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art. 3; c
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3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
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3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve
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3) GIP TRIBUNALE NAPOLI – CONFLITTO
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3. – Il ricorso non è fondato.
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