dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.
diritto
, n. 49; x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10-ter; y) la legge 19 giugno 1986, n. 289; z) il decreto del Presidente della
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