Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.
6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati
in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla
ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale, comunica alle Camere i progetti di legge