2. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 112 relative agli intermediari finanziari è punita con la reclusione fino a un anno e con la
e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione
situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e
lire venti milioni. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni contenenti indicazioni false si applica la reclusione fino a
articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da
delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.".