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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36629
Stato 18 occorrenze

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7

Gruppi e società non iscritti all'albo

3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque

intermediari finanziari sono trasmessi in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in

intermediari iscritti nell'elenco speciale.

prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad

ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in

non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto: a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali

dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto

consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo

i voti inerenti alle predette azioni o quote. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche

nell'art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107

soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e

capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti operanti nel settore finanziario

finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.

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