12. L'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). - 1. Sono
e non incluse nel calcolo del TAEG.
singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69; e