5. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle
. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26.
liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente