4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di
italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
1. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti
richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.