2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.
3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al
espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme della presente sezione, in quanto compatibili.
esercitare l'attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.
superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.
responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le
regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.