2. All'obbligo di comunicazione sono del pari assoggettate le operazioni che, deliberate o da effettuarsi in più riprese, superino complessivamente
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della
previsto dal comma 1 ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.