3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.
delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.
1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti, purché essi siano regolati da convenzione