3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
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4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative
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3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro
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punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni; le stesse pene si applicano per le comunicazioni eseguite
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da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
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lire venti milioni. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni contenenti indicazioni false si applica la reclusione fino a
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lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative
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due milioni a lire venti milioni.
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a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.
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