3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina
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quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia il decreto del
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1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di
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4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare
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2 dell'art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
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3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del
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1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina: a) uno o più
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soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni
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dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura
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opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari
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pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti
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