commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall'art. 91.
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3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli
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della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
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commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.
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1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione
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disciplinate dalla direttiva n. 89/646/CEE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non
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provvedono al deposito nella cancelleria del tribunale, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica
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atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle
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ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al
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