1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
diritto
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
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relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
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1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società
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medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per
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medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per
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, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote
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possono essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento
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3. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6 dell'art. 19 che eccedono il 15 per cento del capitale della banca rappresentato
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controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria
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dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di
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