Banche popolari
diritto
Banche popolari
diritto
, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino
diritto
1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
diritto
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
diritto
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
diritto
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità
diritto
1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo
diritto
1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello
diritto
banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.
diritto
2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma
diritto
popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione
diritto