1. Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima
diritto
1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa al capitale di un intermediario
diritto
lavori pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
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