2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.
diritto
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
diritto
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel
diritto
italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
diritto
1. Quando a una banca comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono
diritto
ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.
diritto
ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.
diritto
1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo
diritto
le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego
diritto
forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite
diritto
, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché
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legale in uno Stato extracomunitario; d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie; e
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