Banche e gruppi bancari
diritto
Gruppi e società non iscritti all'albo
diritto
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.
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1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta
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specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.
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ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in
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1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati
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consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo
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capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti operanti nel settore finanziario
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di tutti i gruppi.
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