informazioni con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.
diritto
4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di
diritto
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità
diritto
extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; c) alle società per azioni e in accomandita per azioni
diritto