Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche
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ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene
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2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire
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2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.
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8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art
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5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al
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deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i
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6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può
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della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.
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o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite
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successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario, o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta
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provvedono al deposito nella cancelleria del tribunale, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica
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. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
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procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo. Si
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1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti dell'attivo, i creditori e i titolari di diritti reali sui
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proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti
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