comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.
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1. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti
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1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo
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3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti degli altri Stati comunitari, può effettuare ispezioni presso le societa' indicate nel
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7. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità competenti negli altri Stati comunitari, al fine di agevolare
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4. Il divieto del comma 2 non si applica: a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari
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decreto nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari. 3. Nel caso dei
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