Art. 46.
diritto
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.
diritto
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.
diritto
. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui all'art. 5 è applicabile la sanzione amministrativa
diritto
1939, n. 86; il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46
diritto