3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
diritto
3. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
diritto
3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera c) il controllo previsto dal comma 1 è demandato al Ministro dell'industria, del
diritto
Art. 3.
diritto
4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell'art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992
diritto
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
diritto
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si
diritto
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
diritto
2. L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "3. Ai fini del presente decreto il controllo
diritto
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.
diritto
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
diritto
2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società
diritto
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.
diritto
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
diritto
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.
diritto
7. L'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
diritto
11. L'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
diritto
4. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in
diritto
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.
diritto
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99, comma 5.
diritto
5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.
diritto
9. L'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
diritto
3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
diritto
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
diritto
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
diritto
3. Si applicano l'art. 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'art. 215 della legge fallimentare.
diritto
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
diritto
1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.
diritto
3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.
diritto
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
diritto
1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è
diritto
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121
diritto
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.
diritto
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
diritto
3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro.
diritto
3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
diritto
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile.
diritto
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente
diritto
3. La Banca d'Italia e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
diritto
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
diritto
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge
diritto
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con le consegne previste dall'art. 73 e cessano con il passaggio delle consegne agli organi
diritto
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
diritto
3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei
diritto
3. Dalla data prevista dal comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli
diritto
Art. 3.
diritto
Art. 3.
diritto
1. All'articolo 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la lettera b) è sostituita dalla
diritto
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) ordinamento degli enti locali e delle relative
diritto
Legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
diritto