7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità
diritto
, dell'art. 2409, terzo comma, del codice civile ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali e possa essere alterato in modo grave
diritto
. 2409, terzo comma, del codice civile, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio
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